STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO - LOCO" DI
ITTIREDDU
Costituzione e scopi.
- ART. 1 -
Nel Comune di Ittireddu della Provincia di Sassari è costituita una
Associazione Turistica "Pro-Loco". La Pro-Loco" è sottoposta
alla vigilanza dell'Amministrazione Regionale, che può esercitarla anche
tramite enti pubblici appositamente delegati.
- ART. 2 -
L'Associazione ha il compito di provvedere al miglioramento e allo sviluppo
turistico della località. In particolare essa deve:
- Riunire tutti coloro (enti, albergatori, esercenti, operatori economici, etc.)
che hanno interesse allo sviluppo della località;
- tutelare e migliorare il patrimonio paesaggistico, ambientale, monumentale ed
artistico della località;
- assumere o promuovere iniziative intese a preservare e a diffondere le
tradizioni culturali, folkloristiche e archeologiche della località;
- assumere, promuovere e coordinare le iniziative intese a favorire la
conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, a richiamare
ospiti e a favorire le condizioni di soggiorno; promuovere, attuare e coordinare
manifestazioni ed iniziative di interesse turistico;
- assistere i turisti;
- promuovere la realizzazione ed il miglioramento di impianti ricettivi,
pubblici esercizi, ritrovi e impianti turistico-sportivi;
- svolgere attività intesa a richiamare l'attenzione delle competenti autorità
su specifici problemi locali la cui soluzione apporti, direttamente o
indirettamente, un beneficio alle attività turistiche locali;
- sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- compilare e tenere aggiornato un registro dei locali da affittare a scopo di
villeggiatura, corredato di tutti i dati necessari; sorvegliare costantemente la
osservanza dei prezzi e delle tariffe eventualmente discutendole e facendole
correggere dalle competenti autorità;
- istituire un apposito ufficio di informazioni turistiche che sia in grado di
corrispondere ad ogni richiesta verbale o scritta, che riguardi il turismo nella
località e in Sardegna, e di fornire ai viaggiatori ed ai turisti tutte quelle
notizie di cui possano aver bisogno per la scelta dell'eventuale soggiorno o
itinerario, e quindi indirizzi, tariffe, orari, programmi etc.;
- ART. 3 -
La Pro-Loco svolge la sua opera nel territorio del Comune di Ittireddu e
eventualmente nelle zone contermini, individuate di intesa con i comuni
interessati.
PROVENTI
- ART. 4 -
I proventi con i quali la "Pro-Loco" provvede alla propria
amministrazione ed allo svolgimento delle proprie attività sono:
a) le quote degli associati;
b) eventuali contributi del comune e di altri enti pubblici o di privati;
c) eventuali donazioni;
d) proventi di gestione o di iniziative stabili o occasionali.
DEI SOCI
- ART. 5 -
Possono essere soci della "Pro-Loco" tutti i cittadini, anche non
residenti, che godano del diritto di voto ai sensi dell'art. 48 della
Costituzione, ed enti, ditte o persone giuridiche che siano comunque interessati
allo sviluppo dell'industria turistica.
- ART. 6 -
I soci effettivi possono essere ordinari, sostenitori, benemeriti ed aggregati.
Sono soci ordinari coloro che versano una quota annua il cui importo è
stabilito dall'assemblea dei soci in ragione di £ 20.000. Sono soci sostenitori
coloro che, oltre alla quota ordinaria, conferiscono contribuzioni
straordinarie. Sono soci benemeriti coloro che hanno arrecato particolari
benefici morali e materiali all'Associazione. Sono soci aggregati i minori degli
anni 18 che sono tenuti al pagamento di una quota annua di importo inferiore a
quello stabilito per i soci ordinari fissata in lire 5.000.
- ART. 7 -
Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono dare l'adesione
per iscritto. Sulle ammissioni di nuovi soci decide il Consiglio di
Amministrazione della "Pro-Loco". Eventuali cause di non ammissione,
limitate alla mancanza dei requisiti civili e politici, dovranno essere motivate
agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Contro la
decisione che respinge la domanda d'ammissione è ammesso ricorso al Collegio
dei Probiviri. Non possono essere accettati nuovi soci nei 90 giorni precedenti
il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
- ART. 8 -
Tutti i soci hanno diritto di voto fatta eccezione per i soci aggregati che
hanno voto consultivo. Per l'elezione alla carica di consigliere di
amministrazione occorre che la qualità di socio sia posseduta da almeno un
anno. I soci aggregati non possono essere eletti componenti del Consiglio di
Amministrazione. Tutti i soci hanno diritto alle eventuali pubblicazioni della
Associazione e a frequentarne i locali, nonché ad usufruire del servizio di
assistenza e d'ogni altra prestazione gratuita offerta dalla Associazione.
- ART. 9 -
La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità e indegnità. Contro il
provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- ART. 10 -
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea Generale dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.
a) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
- ART. 11 -
I soci sono convocati una volta all'anno dal Presidente in Assemblea Generale
ordinaria e tutte le volte che occorra in forma straordinaria, mediante avviso,
almeno otto giorni prima, possibilmente a domicilio, e sempre con manifesto
affisso all'esterno della sede e all'Albo del Municipio e con altra forma di
pubblicità di uso locale.
- ART. 12 -
L'Assemblea Generale dei soci ha tutti i poteri necessari per conseguire gli
scopi sociali ed in particolare:
- elegge il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, ed il
Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- decide sulle direttive dell'attività dell'Associazione;
- delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea,
sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno un quarto dei soci. I
soci possono fare in assemblea tutte le proposte che ritengono opportune per il
buon andamento della Associazione e lo sviluppo delle attività turistiche.
- ART. 13 -
I soci riuniti in Assemblea Generale straordinaria per il rinnovo del Consiglio
di Amministrazione, o quando il consiglio di Amministrazione, a maggioranza
semplice, lo ritenga necessario, o quando sia richiesta la convocazione con
domanda firmata da almeno un quarto dei soci.
- ART. 14 -
Copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale viene inviata
all'Assessorato Regionale al Turismo ed all'Organo Regionale Rappresentativo
delle Associazioni Pro-Loco che possono far partecipare alla Assemblea un
proprio rappresentante senza diritto di voto.
- ART. 15 -
L'Assemblea Generale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la
presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei
presenti aventi diritto al voto, tranne che per le variazioni dello statuto per
le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli iscritti
all'Associazione. Nell'avviso di convocazione della Assemblea può essere
fissato il giorno della seconda convocazione che può aver luogo anche nello
stesso giorno fissato per la prima un'ora dopo.
- ART. 16 -
L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Godono
di diritto di elettorato, attivo e passivo, i soci che abbiano versato la quota
associativa per l'anno in corso ed i soci benemeriti. Il socio può farsi
rappresentare in assemblea da altro socio. La rappresentanza deve essere
conferita per iscritto. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
Il Presidente dell'Associazione che termina il proprio mandato non può
presiedere l'Assemblea convocata per la elezione degli Organi della
Associazione.
- ART. 17 -
Nell'Assemblea Generale Ordinaria il Presidente dell'Associazione fa la
relazione sulla attività svolta e la relazione sul conto consuntivo e sul
bilancio di previsione e da lettura della relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti. I Soci possono fare tutte le proposte che ritengono opportune per il
buon andamento dell'Associazione e per lo sviluppo delle attività turistiche
locali.
b) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 18 -
I Membri del Consiglio di Amministrazione, in numero di sette, sono eletti
dall'Assemblea, a scrutinio segreto, fra i soci che abbiano almeno un anno di
anzianità associativa. Del Consiglio fanno parte inoltre di diritto, con voto
deliberativo, due rappresentanti del Comune di cui uno della Minoranza. Il
Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario
ed il Cassiere. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. Gli
eletti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Se nel corso
del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla
sostituzione con il primo, o con i successivi, dei non eletti, quali risultano
dallo scrutinio di votazione dell'Assemblea. In mancanza, l'Assemblea provvederà
alla relativa elezione. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli
rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea perché provveda
alla sostituzione dei mancanti.
- ART. 19 -
Il Consiglio è l'organo di esecuzione delle deliberazioni della Assemblea e può
deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza
dell'Assemblea medesima. Il Consiglio in particolare:
- delibera sulla convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- studia i problemi locali;
- delibera circa l'indirizzo e lo svolgimento della attività dell'Associazione;
- predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, con le relative
relazioni, da sottoporre all'Assemblea;
- autorizza in caso di necessità, lo storno di fondi da un capitolo all'altro
del fondo di riserva;
- delibera sull'acquisto, la vendita e la locazione dei beni immobili;
- delibera sulle liti attive e passive;
- nomina gli eventuali impiegati, determinandone le attribuzioni e gli
emolumenti;
- delibera, con decisione motivata ed entro sessanta giorni dalla presentazione,
sulle eventuali cause di non ammissione di nuovi soci nell'Associazione. In
occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo tale deliberazione deve essere
adottata entro il novantesimo giorno precedente la data delle elezioni medesime.
- ART. 20 -
Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese dietro invito del Presidente o
quando almeno un terzo dei componenti ne presenti domanda scritta. Gli avvisi di
convocazione sono inviati ai consiglieri con lettera raccomandata almeno 5
giorni prima della riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione degli
oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori. Non potranno essere discusse
proposte non iscritte allo ordine del giorno a meno che la maggioranza dei
membri non ne dichiari l'urgenza chiedendo l'immediata trattazione. Le riunioni
del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il
voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il
Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo
viene considerato decaduto, alla sostituzione si provvede ai sensi del
precedente art. 18.
- ART. 21 -
Una copia dell'avviso di convocazione del Consiglio viene inviata
all'Assessorato Regionale al Turismo che può far presenziare alla riunione del
Consiglio un proprio rappresentante.
c) DELLA PRESIDENZA
- ART. 22 - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in
giudizio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente,
e, in mancanza di questi, da un Consigliere da lui designato. Egli può compiere
tutti gli atti occorrenti per il funzionamento dell'Associazione non
espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio di
Amministrazione e si intende investito di tutte le facoltà per il
raggiungimento dei fini sociali. In particolare convoca e presiede il Consiglio
e l'Assemblea; redige gli ordini del giorno; dispone per gli atti occorrenti per
l'esplicazione delle attività dell'Associazione; cura l'esecuzione dei
provvedimenti e dei deliberati del Consiglio e dell'Assemblea; assume
provvedimenti urgenti che ritiene opportuni, sottoponendoli alla ratifica del
Consiglio.
d) DEL COLLEGIO DEI REVISORI
- ART. 23 -
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, eletti fra i
soci dell'Assemblea. I revisori durano in carica quattro anni. Essi esaminano
periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità
sociale, redigendo ogni volta apposito verbale. Esaminano in particolare, il
bilancio di previsione ed il conto consuntivo, formulando in proposito relazione
che deve essere letta all'Assemblea dei Soci. Se invitati dal Presidente possono
presenziare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- ART. 24 -
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi di cui uno
nominato dal Comune e due supplenti eletti dall'Assemblea. Il Collegio dei
Probiviri nomina tra i membri effettivi il proprio Presidente che dura in carica
quattro anni. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni
controversia tra i singoli soci, tra gli organi sociali, fra gli organi sociali
e i Soci. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza con voto segreto.
- ART. 25 -
Il Consiglio nomina il Segretario che può essere scelto tra i Consiglieri ed i
Soci, e, ove occorra, in base ad apposito regolamento da approvarsi
dall'Assemblea, assume gli impiegati necessari per il funzionamento
dell'Ufficio.
- ART. 26 -
Il Segretario redige i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio
e della Presidenza, ne conserva con cura la trascrizione su apposito registro,
provvede agli atti amministrativi e alla tenuta dei libri sociali; controfirma i
documenti contabili sottoscritti dal Presidente.
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
- ART. 27 -
L'Esercizio finanziario comincia con il 1° Gennaio e termina con il 31
Dicembre.
- ART. 28 -
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo unitamente alla relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere presentati all'Assemblea per
l'approvazione, rispettivamente entro il 30.11. ed il 31.1.
- ART. 29 -
Il servizio di cassa dell'Associazione verrà disimpegnato da un istituto
bancario, mediante ordini di incasso e mandati di pagamento, ovvero mediante
conto corrente bancario o postale. Ogni operazione dovrà essere annotata su
apposito registro.
MODIFICAZIONI E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
- ART. 30 -
Qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere approvata dalla Assemblea
Generale con il voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti e ratificata
dall'Assessorato Regionale al Turismo, quindi trasmessa in copia all'Organo
Regionale Rappresentativo delle Associazioni Pro-Loco della Sardegna.
- ART. 31 -
Lo scioglimento della Pro-Loco non potrà essere deliberato che dall'Assemblea
Generale, e dovrà essere votato da almeno tre quarti dei Soci iscritti.
- ART. 32 -
In caso di scioglimento i beni dell'Associazione saranno devoluti sulla base
delle determinazioni assunte dall'Assessorato Regionale al Turismo. Per quanto
non previsto nel presente statuto si applicano, compatibilmente, le norme del
Codice Civile che regolano le Associazioni.
(F.to Giammario Cherchi - Farris Elio Giacomo - Cherchi Gianpiero Mariano -
Nonne Maria Gabriella - Cherchi Giovanni Battista - Sechi Luigi - Satta Lucia -
Ara Giovanni Battista - Cherchi Lorenzo - Giovanni Maria Usai - Alessandro
Angeletti).
Copia conforme al suo originale ed al suo allegato "A" rilasciata per
uso di parte.- Ozieri, addì 14 novembre 1983.
(F.to Alessandro Angeletti)
N.53647 del Repertorio N.10271 del Fascicolo.
ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO-LOCO, con sede in
Ittireddu.
Repubblica Italiana
L'anno millenovecentoottantatre, il giorno sei del mese di Luglio (6 Luglio
1983). In Ozieri, nel mio studio, via Vittorio Veneto n.56.Avanti a me,
Alessandro Angeletti, notaio residente in Ozieri, iscritto nel ruolo del
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;
senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinunzia fattane dalle
parti, col mio consenso: sono presenti i Signori:
1°) CHERCHI Giammario, geometra, nato il 15 aprile 1938 in Ittireddu ed ivi
domiciliato, via Gramsci n.3;
2°) FARRIS Elio Giacomo, insegnante, nato il 31 agosto 1952 in Ittireddu ed ivi
domiciliato, via Roma n.20;
3°) CHERCHI Gianpiero Mariano, impiegato, nato il 13 Marzo 1958 in Ozieri e
domiciliato in Ittireddu, Corso Umberto n. 27;
4°) NONNE Maria Gabriella, ragioniera, nata il 17 Luglio 1959 in Ittireddu ed
ivi domiciliata, via Europa n.32;
5°) CHERCHI Giovanni Battista, operaio, nato il 19 Aprile 1941 in Ittireddu ed
ivi domiciliato, Piazza Giovanni XXIII n. 10;
6°) SECHI Luigi, operaio, nato il 30 Ottobre 1935 in Ittireddu ed ivi
domiciliato, via Cavour n. 3;
7°) SATTA Lucia, infermiera, nata il 9 Settembre 1958 in Ittireddu ed ivi
domiciliata, via Europa n.25;
8°) ARA Giovanni Battista, operaio, nato il 1° Agosto 1942 in Ittireddu ed ivi
domiciliato, via Spanu n.6;
9°) CHERCHI Lorenzo, commerciante, nato il 20 Luglio 1919 in Ittireddu ed ivi
domiciliato, Corso Umberto n. 21;
10°) USAI Giovanni Maria, impiegato, nato il 23 Luglio 1951 in Ittireddu ed ivi
domiciliato, Vico Umberto 1°; della cui identità personale e capacità a
questo atto, io Notaio ono certo. I Comparenti, cittadini italiani noti fra
loro, dichiarano e convengono di costituire, come ad ogni effetto costituiscono,
una Associazione Turistica sotto la denominazione "PRO - LOCO", con
sede in Ittireddu, attualmente in via San Giacomo s.n.
1) L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative in
materia, da quelle contenute nel presente atto del quale fa parte integrante e
sostanziale lo Statuto formato da (32) articoli, che si allega al presente atto,
sotto la lettera "A";
2) L'Associazione ha gli scopi indicati nell'articolo "° dell'allegato
Statuto;
3) L'Associazione ha durata sino al 31 Dicembre 2001;
4) Il primo esercizio dell'Associazione si chiude il 31 Dicembre 1984;
5) La quota associativa viene fissata in lire diecimila (£. 10.000.=) annue,
che risulta versata da ciascuno dei comparenti, per cui il capitale iniziale
dell'Associazione è di lire centomila (£. 100.000.=);
6) A comporre il primo consiglio di amministrazione sono nominati all'unanimità,
i comparsi Signori: Cherchi Giammario, Farris Elio Giacomo, Cherchi Gianpiero
Mariano; i quali accettano la carica e seduta stante riuniti in consiglio,
eleggono a Presidente il Signor Cherchi Giammario; a vice Presidente, il Signor
Farris Elio Giacomo; a Segretario Cassiere, il Signor Cherchi Gianpiero Mariano;
i quali tutti accettano la carica;
7) I Comparenti nominano pure il primo collegio dei Revisori dei Conti, nelle
persone dei Signori: Cherchi Lorenzo, Presidente del Collegio; Nonne Maria
Gabriella e Satta Lucia; i quali accettano la carica;
8) Le spese del presente, sue conseguenti e dipendenti, restano a carico
dell'Associazione. I Comparenti esonerano me Notaio, dalla lettura dell'allegato
Statuto, in quanto dichiarano di bene e perfettamente conoscerlo nel suo
complesso ed in ogni sua singola parte, e come tale avendolo approvato.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con macchina munita
del prescritto nastro, da persona di mia fiducia, su circa quattro pagine di un
foglio regolarizzato nel bollo, e da me letto alle Parti che, da me
interpellate, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con
me Notaio. (F.to Giammario Cherchi - Farris Elio Giacomo - Cherchi Gianpiero
Mariano - Nonne Maria Gabriella - Cherchi Giovanni Battista - Sechi Luigi -
Satta Lucia - Ara Giovanni Battista - Cherchi Lorenzo - Giovanni Maria Usai -
Alessandro Angeletti).